IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge
30 novembre 1989, n. 386;
  Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione
annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano  di  una  quota
non  superiore  a  quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;
  Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota  di  cui  al
punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e
il  presidente  di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le
modalita' previste dall'art. 10  del  decreto  legislativo  16  marzo
1992,  n. 268, concernente "Norme d'attuazione dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e
provinciale";
  Considerato  che,  in  attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare
delle quote da  corrispondere  alle  due  province  per  l'anno  1989
risulta pari a lire 321.789.000.000 per la provincia di Trento e pari
a L. 363.566.000.000 di Bolzano;
  Visto  che  l'ammontare  delle  predette quote risulta superiore ai
quattro decimi  dell'IVA  all'importazione  riscossa  sul  territorio
regionale,   il   cui   gettito,   per  l'anno  1989,  ammonta  a  L.
1.521.730.986.880 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di
Trento con la nota n. 1252/91 dell'8 marzo 1991;
  Ritenuto, pertanto, che ai sensi del  gia'  citato  art.  78  dello
statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di
Trento e di Bolzano per l'anno 1989  vanno  corrisposte  le  predette
quote  nella  misura  rispettivamente  del  47 per cento e del 53 per
cento dei  quattro  decimi  dell'IVA  all'importazione  riscosse  sul
territorio  regionale,  pari a L. 286.086.000.000 per la provincia di
Trento e a L. 322.607.000.000 per la provincia di Bolzano;
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma,  della  legge  1
febbraio  1989, n. 40, le quote variabili di cui al punto precedente,
devono essere ridotte dell'ammontare di  L.  159.351.797.000  per  la
provincia  di  Trento  e  di  L.  21.791.831.000  per la provincia di
Bolzano e quindi, risultano rispettivamente pari a L. 126.734.203.000
e a L. 300.815.169.000;
  Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali
di Trento e di Bolzano;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n.  590,  con  cui  all'art.  44  si
dispone   che   alla   determinazione   dello   stanziamento  per  il
finanziamento degli oneri  di  funzionamento  dell'Universita'  degli
studi  di  Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale fra il
Governo, il presidente della giunta provinciale,  il  presidente  del
consiglio   di   amministrazione   e   il   rettore  dell'Universita'
contestualmente alla  determinazione  della  quota  di  finanziamento
spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del
testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
  Considerato  che,  tenuto  conto  dei criteri stabiliti dal secondo
comma del citato art. 44 della legge n.  590  del  1982,  l'ammontare
dello stanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento
per l'anno 1989 viene a fissarsi in L. 19.246.000.000, delle quali L.
15.000.000.000  sono  state gia' erogate dal Ministero della pubblica
istruzione nell'anno finanziario 1989;
  Visto che, per l'anno 1989, sono stati erogati  all'Universita'  di
Trento  somme  per  complessive lire 2.370.000.000 sui capitoli 4122,
4123, 4124, 4125 e 8551 dello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero della pubblica istruzione;
  Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto
precedente  sono  stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti
di cui all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del  1982  relativi
all'anno  1989  per  cui occorre procedere al recupero della predetta
somma di L. 2.370.000.000;
  Considerato, pertanto, che rimane da corrispondere  all'Universita'
di   Trento   la   somma   di   L.  1.876.000.000  (19.246.000.000  e
15.000.000.000 e 2.370.000.000 = 1.876.000.000);
  Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale
di Trento, dal presidente del  consiglio  di  amministrazione  e  dal
rettore dell'Universita' di Trento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle  province  autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per
l'anno 1989, ai sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  78  dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige e dell'art. 2, terzo
comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, rispettivamente  le  somme
di lire 126.734.203.000 e di L. 300.815.169.000.
 
          Nota in lingua italiana:
             Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa
          la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina
          22  della  presente  Gazzetta  Ufficiale l'avviso in lingua
          tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,
          mediante il quale si da' notizia del  Bollettino  ufficiale
          della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e' riportata la
          pubblicazione  integrale  in   lingua   tedesca   dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Der   Hinweis   in  deutscher  Sprache  auf  den  obigen
          Verwaltungsakt gemaB Artikel 5 Absatze 2 und 3 des  Dekrets
          des  Prasidenten  der  Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574,
          stent   auf   der   Seite    22    dieser    Ausgabe    des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol
          der  genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  in deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.