IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale; Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota di cui al punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente "Norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"; Considerato che, in attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare delle quote da corrispondere alle due province per l'anno 1989 risulta pari a lire 321.789.000.000 per la provincia di Trento e pari a L. 363.566.000.000 di Bolzano; Visto che l'ammontare delle predette quote risulta superiore ai quattro decimi dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale, il cui gettito, per l'anno 1989, ammonta a L. 1.521.730.986.880 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di Trento con la nota n. 1252/91 dell'8 marzo 1991; Ritenuto, pertanto, che ai sensi del gia' citato art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di Trento e di Bolzano per l'anno 1989 vanno corrisposte le predette quote nella misura rispettivamente del 47 per cento e del 53 per cento dei quattro decimi dell'IVA all'importazione riscosse sul territorio regionale, pari a L. 286.086.000.000 per la provincia di Trento e a L. 322.607.000.000 per la provincia di Bolzano; Considerato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, le quote variabili di cui al punto precedente, devono essere ridotte dell'ammontare di L. 159.351.797.000 per la provincia di Trento e di L. 21.791.831.000 per la provincia di Bolzano e quindi, risultano rispettivamente pari a L. 126.734.203.000 e a L. 300.815.169.000; Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dello stanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per l'anno 1989 viene a fissarsi in L. 19.246.000.000, delle quali L. 15.000.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1989; Visto che, per l'anno 1989, sono stati erogati all'Universita' di Trento somme per complessive lire 2.370.000.000 sui capitoli 4122, 4123, 4124, 4125 e 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto precedente sono stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti di cui all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del 1982 relativi all'anno 1989 per cui occorre procedere al recupero della predetta somma di L. 2.370.000.000; Considerato, pertanto, che rimane da corrispondere all'Universita' di Trento la somma di L. 1.876.000.000 (19.246.000.000 e 15.000.000.000 e 2.370.000.000 = 1.876.000.000); Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Universita' di Trento; Decreta: Art. 1. Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1989, ai sensi del combinato disposto dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, rispettivamente le somme di lire 126.734.203.000 e di L. 300.815.169.000.
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina 22 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemaB Artikel 5 Absatze 2 und 3 des Dekrets des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, stent auf der Seite 22 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.